Articolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione “Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche Ente del Terzo settore”, in forma abbreviata “S.I.E.O.G. ETS” è un’associazione riconosciuta di diritto privato che nasce dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica S.I.E.O.G. per modifica dello Statuto originario.
L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Roma.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.
Articolo 2
SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione ha carattere culturale, scientifico, didattico, formativo ed intende rappresentare in Italia e nei Paesi esteri l’ultrasonologia e tutte le altre metodologie biofisiche applicate alla Ginecologia e all’Ostetricia.
Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del d.lgs. 117/2017: – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lett. d, art. 5 d.lgs.117/2017;
– formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lett.g, art. 5 d.lgs. 117/2017;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale lett. h, art. 5 d.lgs. 117/2017;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, d.lgs. 117/2017).
L’ Associazione nell’esercizio delle attività di interesse generale sopra indicate si propone in particolare:
- di dare sempre maggiore incremento alla ultrasonografia nel campo della Ginecologia e Ostetricia e Metodologie Biofisiche;
- di stimolare gli studi sia in medicina che in biologia;
- di promuovere, incentivare e curare l’attività educazionale, didattica e formativa;
- di promuovere la ricerca nell’ambito specifico. Per il raggiungimento di tali finalità la Società ha per oggetto specifico, eventualmente anche in collegamento o in accordo con altre Società, Istituzioni, Enti od Organizzazioni, il:
– patrocinare, promuovere ed organizzare Corsi, Riunioni, Convegni ed altro con finalità didattiche divulgative o di messa a punto di vari problemi diagnostici, terapeutici, tecnologici, gestionali, nonché creare gruppi di lavoro delegati allo studio di problematiche suscettibili di ulteriori o specifici approfondimenti;
– coordinare la ricerca ed il controllo nel campo specifico dell’ultrasonologia e metodologie biofisiche applicate alla ginecologia e all’ostetricia;
– promuovere ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la formazione, valorizzazione dell’attività professionale, nel campo specifico istituzionale, per il personale medico in possesso di specifici requisiti; curare la formazione culturale specifica anche di personale non medico;
– incentivare l’attività didattica anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private, promuovendo l’inserimento della materia, sia nei corsi di studi ordinari che di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, e qualificazione;
– rappresentare l’ultrasonografia e le metodologie biofisiche applicate alla Ginecologia e all’Ostetricia e gli Iscritti alla Società presso le istituzioni pubbliche e private di ogni livello;
– favorire i contatti con altre Associazioni, Società e Istituzioni, i cui interessi siano convergenti con quelli della S.I.E.O.G., al fine di realizzare un fattivo rapporto di collaborazione e di rappresentanza.
L’ Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017, secondo criteri e limiti definiti nel regolamento attuativo di quest’ultima disposizione normativa.
La S.I.E.O.G. non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale né direttamente né indirettamente.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Articolo 3
AUTONOMIA ed INDIPENDENZA della SOCIETA’ e dei LEGALI RAPPRESENTANTI
La S.I.E.O.G. e i suoi legali rappresentanti esercitano la propria attività in piena autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Articolo 4
ASSOCIATI
Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione “S.I.E.O.G. ETS” si compone delle seguenti Categorie di Associati:
- Associati onorari: sono nominati dall’Assemblea generale ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Possono essere nominati: laureati, studiosi, cultori italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti o che abbiano contribuito, in maniera concreta e determinante, alla promozione, diffusione, controllo, sviluppo, applicazione, difesa, insegnamento dell’ultrasonografia e metodologie biofisiche applicate o applicabili alla ginecologia e all’ostetricia. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare a tutte le Assemblee e possono entrare a far parte di Commissioni di studio. Non possono ricoprire cariche sociali, non-hanno diritto di voto, ma possono essere sentiti con parere consultivo sia dal Consiglio Direttivo che dall’ Assemblea. Sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto e Regolamento Societario.
- Associati ordinari: sono nominati dal Consiglio Direttivo che valuta le domande di iscrizione ad esso pervenute. Possono essere accettati come Soci senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la S.I.E.O.G. rappresenta (Medici – Ginecologia e Ostetricia). In particolare possono essere associati, quali soci ordinari, i medici di nazionalità italiana interessati all’ultrasonografia e alle metodiche
biofisiche che dimostrino di svolgere o di aver svolto attività ostetrico ginecologica in strutture pubbliche o private. Sono ammessi anche medici stranieri con analoghi requisiti, abilitati all’esercizio nell’ambito della Comunità Europea. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità del regolamento. Solo se in regola con il pagamento delle quote annuali ed a condizione che la loro nomina sia stata già ratificata dal Consiglio Direttivo, essi hanno il diritto di partecipare a tutte le Assemblee ed a tutte le votazioni, anche per delega, comprese quelle per il rinnovo delle cariche sociali alle quali possono essere indistintamente candidati.
I soci stabilmente residenti all’estero non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario o Tesoriere dell’Associazione. Possono far parte di Commissioni o possono ricevere deleghe specifiche. Sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto e Regolamento Societario.
- Soci corrispondenti esteri: possono essere nominati dal Consiglio Direttivo, tutti gli studiosi residenti stabilmente all’estero e che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l’Associazione.
Hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee senza diritto di voto e possono esprimere pareri consultivi.
Hanno gli stessi obblighi e doveri dei Soci onorari e parimenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.
- Associati sostenitori: possono essere associati, quali soci sostenitori, i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le aziende, gli istituti di credito che si impegnino ad erogare alla S.I.E.O.G. ETS una quota associativa annuale pari all’ammontare di almeno venti quote dovute dal socio ordinario. L’ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo all’unanimità, su proposta del Presidente cui le singole domande di ammissione vengono indirizzate.
I soci sostenitori partecipano ai lavori dell’Assemblea generale, sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo e sono tenuti al rispetto ed all’osservanza dello Statuto e del Regolamento Societario.
Gli associati ordinari hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Tutti gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione/ dell’associato.
Articolo 5
VOLONTARI
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Articolo 6
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente statuto.
Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale rigetto va motivato e comunicato all’interessato
che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell’istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri alla prima adunanza successiva.
Articolo 7
RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli associati;
- b) l’Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- c) il Presidente, i Vicepresidenti;
- d) l’Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Tesoriere;
- g) il Segretario.
Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.
Articolo 9
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
A) Funzioni
L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, il Revisore e i membri del Collegio dei Probiviri;
– approva il bilancio di esercizio [ e il bilancio sociale ];
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 30 (trenta) giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di quest’ultimo dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
E) Maggioranze
L’assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto in prima convocazione occorre la presenza della metà degli associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (disposizione inderogabile per gli enti senza personalità giuridica).
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
A) Funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli Associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di otto membri eletti dall’Assemblea Generale. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica due esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili consecutivamente solo per il biennio successivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti e nomina il Tesoriere scegliendolo fra gli Associati Ordinari non eletti alla carica di Consigliere ed aventi diritto di voto in assemblea. Il Presidente può essere rieletto ma la rielezione non può essere consecutiva. La durata dell’incarico può essere prorogata per breve periodo di tempo e in condizione di necessità e/o per eventi eccezionali (c.d prorogatio). Il Presidente del Consiglio Direttivo, subito dopo la sua elezione provvede a nominare il Segretario dell’Associazione scegliendolo fra gli Associati Ordinari non eletti alla carica di consigliere ed aventi diritto di voto in assemblea.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno quattro membri in carica oltre il Presidente e il suo legale sostituto. A parità di voti quello espresso dal Presidente ha valore doppio. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno quattro volte l’anno, possibilmente ogni trimestre. A tutte le sedute devono essere invitati il Presidente uscente, il Tesoriere ed, eventualmente, i coordinatori regionali ove fossero previste trattazioni di questioni specifiche di loro interesse.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
Articolo 11
SEGRETARIO del CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Segretario del Consiglio resta in carica per la durata del mandato del Presidente della Società con possibilità di riconferma. Partecipa a tutte le sedute delle Assemblee e del Consiglio. Non ha poteri deliberativi né decisionali. Assume le responsabilità della Segreteria dell’Associazione, redige gli atti ufficiali e li controfirma. Ha in consegna tutti i documenti. Non può ricoprire altri incarichi associativi durante il mandato.
In caso di assenza o impedimento può essere sostituito, temporaneamente, con altra persona designata dal Presidente, sempre scelta fra i Soci ordinari o membri del Consiglio; in quest’ultimo caso pero il membro mantiene i poteri decisionali e deliberativi.
Articolo 12
TESORIERE
Il Tesoriere resta in carica due anni ed è rieleggibile nella stessa carica solo per il biennio successivo. Il Tesoriere durante il mandato deve risiedere stabilmente in Italia, non ha poteri deliberativi né decisionali.
Le funzioni del Tesoriere sono previste nel Regolamento dell’Associazione.
Articolo 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea generale congiuntamente al rinnovo delle altre cariche sociali. E’formato da tre membri che restano in carica per due anni e possono essere riconfermati nella stessa carica consecutivamente solo per il biennio successivo.
Possono essere eletti tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto purché mai sottoposti a provvedimenti disciplinari. Il più anziano in età degli eletti in carica assume la funzione di Presidente del Collegio, il più giovane di segretario.
Il Collegio ha il compito di esaminare gli atti istruiti per provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci a tutti i livelli e comminare le relative sanzioni. Le decisioni e gli atti vengono inviati al Presidente dell’Associazione per essere resi esecutivi dopo la ratifica del Consiglio. Si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione. Tutti i componenti sono tenuti al rispetto ed all’osservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sul ricorso degli aspiranti associati la cui domanda di ammissione è stata respinta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 14
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile, ma la sua rielezione non può essere consecutiva. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Il Presidente subito dopo la sua elezione provvede alla nomina del Segretario dell’Associazione articolo 11 bis. Il Segretario dell’Associazione provvede alla gestione della Segreteria. Provvede alla tenuta della documentazione dell’Associazione e coordina materialmente, senza dirigerle, le attività dei vari organi dell’Associazione.
Articolo 15
ORGANO DI CONTROLLO
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 codice civile.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 16
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 17
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, da quelli derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Per le associazioni riconosciute, qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’Ente.
Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’articolo 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Articolo 18
BILANCIO
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.
Articolo 19
DEVOLUZIONE
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)